Cassazione: patente-omicidio colposo

immagine composita di prima pagina della sentenza 28435-2022 Corte Suprema di Cassazione relativa omicidio colpos epilessia patente

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE con sentenza 28435/22 ha affrontato un delicato caso di omicidio commesso da persona con epilessia che alla guida di auto ha, tra l'altro, investito due coniugi, uccidendo il marito che, con "eroica" prontezza ha allontanato la consorte dall'impatto.

Affronteremo, premettendo espressione del dolore per il fatto e sincere condoglianze alla famiglia del deceduto, questi avvenimenti.

In caso d'inidoeneità alla guida è essenziale che, nella certificazione di tali condizioni, si verifichi che la persona abbia o meno titolo di guida, sia riportato il divieto alla guida, compreso dall'interessato e, nell'interesse e tutela, sia della persona inidonea alla guida sia del medico certificante, formalmente sottoscritta da entrambi.

Non entreremo nel merito della sentenza che, in sintesi, tecnicamente respinge il ricorso in quanto "mal impostato", annullandola solo per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. penale. Ci occuperemo, per quanto possibile, solo dei fatti a cui si riferisce.

  • Come, la persona con epilessia colpevole di omicidio colposo, potesse aver conseguito o mantenuto la patente di guida in presenza del manifestarsi di certificate condizioni patologiche inidonee alla guida dei veicoli a motore?
  • Aveva celato la sua condizione?
  • A seguito della certificazione di condizioni patologiche inidonee alla guida, non si sono attivate le previste sottoscrizione "per presa visione" e/o la notifica-segnalazionie del caso?
  • Le certificazioni addotte dall'interessato per il riconoscimento o rinnovo dell'idoneità non riportavano le condizioni invalidanti la guida dei veicoli a motore?
  • Tutto da chiarire nell'interesse di tutti.

Fatti che hanno un grandissimo interesse per:

  • il delicato tema dell'idoneità alla guida delle persone con epilessia,
  • sua certificazione e comunicazione formale tra medico certificante e persona certificata, da sempre sostenuta da AICE con la sottoscrizione di entrambi di tale certificazione, redatta in duplice copia, trattenimento per ognuno degli interessati.
  • come pure per la distinta relativa prevista "notifica-segnalazione" alla Motorizzazine Civile confusamente prevista dal DLgs n. 59/2011 alla lettera D.7.1.

Nella trattazione non sono riportati i nomi delle vittime, come pure dell'autore del reato, come pure della data e luogo dell'evento, per rispetto e perchè non aggiungono elementi utili ad affrontare questo tema.

Unico elemento temporale utile è certamente il verificarsi del reato successivamente, per alcuni anni, l'approvazione del Decreto Legislativo-DLgs n. 59 del 18 aprile 2011 che norma l'idoneità alla guida dei veicoli a motore anche per le persone con crisi epilettiche o epilessia.

Interesse per questa Sentenza è anche su un punto per cui AICE ha ricevuto e continua a ricevere profonde, quanto infondate, inconsistenti e strumentaili accuse da parte del mondo professionale e da parte laica ad essa afferente, che confondono la richiesta AICE di obbligo di formalizzazione della certificazione d'inidoneità da parte del medico servente alla persona servita con l'obbligo previsto normativamente di notifica-segnalazione.
Tale richiesta, per altro è già contenuta nella Nota del Ministero della Salute DGPREV Prot. n. 0017798–P – 25.07.2011 con Oggetto: Requisiti per l’idoneità alla guida - Indicazioni operative. Richiesta che, con la reciproca sottoscrizione, oggettivamente tutela il medico certificante e favorisce l' "accettazione-comprensione-responsabilità" da parte della persona certificata.

Tema, per altro affrontato e risolto, su proposta AICE, dall'AUSl di Bologna con le "INDICAZIONI OPERATIVE IN TEMA DI PRESA IN CARICO DA PARTE DEI NEUROLOGI DI PAZIENTI AFFETTI DA EPILESSIA ED IN CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ ALLA GUIDA"

Dalla lettura della sentenza 28435/22 apprendiamo che la Corte Suprema di Cassazione ha confermato la sentenza di appello che ha dichiarato che il soggetto incriminato, di seguito indicato come "Guido",fosse responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, codice penale, "Omicidio colposo",per avere cagionato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di (omissis), perché, alla guida di un'autovettura, ben consapevole del suo stato di soggetto affetto da epilessia, a causa di un improvviso attacco epilettico, perdeva il controllo dell'autovettura, andando ad urtare dapprima alcuni mezzi regolarmente posteggiati sulla pubblica via, poi i coniugi che stavano passeggiando lungo il marciapiede, provocando gravissime lesioni che ne determinavano il decesso del (omissis).". Precisiamo che nella sentenza ci si riferisce, per quanto alla responsabilità, all'essere consapevole di aver manifestato crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire e non al mero essere affetto da epilessia.

Risulta quindi, ricompilando i fatti per soggetti, che "Guido":

  • soffrisse di epilessia da oltre dieci anni
  • fosse seguito da uno specialista neurologo e sotto cura farmacologica
  • fosse farmaco-resistente
  • avesse avuto solo per la prima volta un attacco epilettico insorto durante la guida e comunque mai di entità tale da perdere completa conoscenza
  • difettasse dei requisiti per l'idoneità alla guida anche alla luce della Direttiva europea n. 112/09 invocata dalla difesa
  • ricadesse nella categoria più grave per il rilascio delle patenti di guida, secondo cui un soggetto può essere autorizzato alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi epilettiche.

che la Commissione competente:

  • durante le visite fosse pure a conoscenza della cartella clinica del ricorrente e non avesse mai posto limitazioni e/o inibizioni a tale rinnovo.

che il medico neurologo:

  • avesse confermato che "Guido" avesse avuto una frequenza di crisi pluriannuali, vale a dire più volte all'anno;
  • riportasse che "Guido" fosse stato colpito un paio di volte da crisi epilettiche durante la guida, anche se in forma leggera, tale da consentirgli di fermarsi in tempo;
  • riferisse che "Guido", una volta, inoltre, pur non alla guida, avesse avuto un forte attacco, tale da fargli perdere conoscenza;

Con beneficio d'inventario, in assenza delle sentenze di primo grado, di appello e dei relativi documenti acquisiti, proviamo a porci le prime domande ed impostare le conseguenti valutazioni.

Non sappiammo:

  1. se "Guido" avesse conseguito la patente prima o dopo il manifestarsi dell'epilessia?
  2. se tale idoneità alla guida fosse, quindi, ordinaria o limitata per patologia?
  3. se fosse stata conseguita o rinnovata prima o dopo l'esecutività del DLgs n. 59/2011?
  4. se, già titolare della patente, al manifestarsi dell'epilessia e comunque di crisi epilettiche incompatibili con l'idoneità alla guida, tale condizione fosse stata sottoposta alla commissione competente?
  5. se al certificare condizione inidonea alla guida, "Guido" avesse ricevuto formale indicazione di non guidare?
  6. se, il rilascio o il rinnovo fosse avvenuto tramite esame della Commissione competente?
  7. se, nel caso, "Guido" avesse addotto alla Commissione competente certificato di medico neurologo attestante la sua idoneità o inidoneità alla guida riportante la diagnosi della sua patologia e tipologia e frequenza e data delle crisi diagnosticate o a lui riferite?
  8. se nella cartella clinica di "Guido", a conoscenza della Commissione competente, fossero o meno riportate certificazioni di condizioni patologiche avverse all'idoneità di guida?

Impegnati ad acquisire le risposte del caso, da quanto emerge dai fatti descritti nella sentenza 28435/22 , possiamo abbozzare due quadri:

  1. Che il rilascio della patente sia avvenuto prima del manifestarsi delle crisi e diagnosi di epilessia così come pure eventuale rinnovo e che, a seguito del manifestarsi e certificarsi della condizione patologica e/o delle sue manifestazioni incommpatibili alla guida, "Guido" non si sia sottoposto all'esame della Commissione competente. Ciò, però, pare in contrasto ai riferimenti alla Commissione competente riportati nella sentenza 28435/22
  2. Che il rilascio o il rinnovo della patente sia avvenuto sotto esame della Commissione competente e che nella certificazione del medico, come pure nella cartella clinica, non fossero certificate o riferite condizioni patologiche incompatibili con l'idoneità alla guida dei veicoli a motore.

In una prima abbozzata e temporanea considerazione, entrambi i quadri, a prescindere si siano configurati prima o dopo il divenire esecutivo del DLgs n. 59/2011, nell'evidenza della responsabilità della persona con epilessia, fa emerge la criticità del contrasto tra la certificazione della condizione patologica da parte del medico neurologo curante "Guido" ed il suo persistere, nonostante ciò, alla guida.

  • Quando fu diagnosticata l'inidoneità alla guida dei veicoli a motore di "Guido"?
  • Tale inidoneità fu, e come, formalizzata dal medico certificante a "Guido"?
  • Quale certificazione medico specialistica fu addotta alla Commissione competente da "Guido", nel caso, per il rilascio  rinnovo della sua patente?

Evidente la responsabilità della persona con epilessia per il reato. Da chiarire, se il caso, le certificazioni mediche della condizione d'inidoneità alla guida addotte o non presentate per conseguire l'idoneità alla guida..

Ci stiamo lavorando. E' diretto interesse delle persone con epilessia e di tutti, non si ripetano più casi simili.

AICE ritiene che a seguito della certificazione d'inidoneità alla guida, il medico certificante debba formalizzare alla persona certificata tale inidoneità con relativa sottoscrizione di tale divieto da parte dell'interessato ed invito a comunicare tale condizione alla Motorizzazione civile palesando le conseguenze civili e penali in caso di incidente. Qualora il medico avesse contezza del persistere nella guida da parte della persona certificata inidonea, per tutela della salute pubblica come pure dell'interessato, dovesse segnalarlo alla propria Azienda per quanto disposto in merito dal DLgs n. 59/2011.

Infine, la mancanza di giuste misure di accesso alle agevolazioni inclusive a fronte della certificazione dell'inidoneità alla guida è fattore che porta certamente a clandestinizzare questo fenomeno. Evidente che la tutela del rapporto medico-persona servita non possa andare a discapito della salute pubblica. La formalizzazione alla persona interessata dell'inidoneità alla guida da parte del medico certificante è già prevista

 

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